31 Gennaio 2022

Distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale

Il distacco dall’impianto di riscaldamento centrale del condominio, a norma codice civile art. 1117 c.c., l’impianto di riscaldamento fino al punto di convogliamento nelle varie proprietà esclusive, è di proprietà comune di tutti i condomini e che, e l’art.1102 del C.C, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Inoltre, vi è da considerare che l’impianto è stato costruito e progettato per l’immobile al fine di assicurare una temperatura ottimale e omogenea per tutto lo stabile. Tuttavia, L’art. 1118 C.c. consente però la rinuncia unilaterale del riscaldamento inerente a una singola proprietà, sempre se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri termici o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
E’ comunque consigliabile ottenere tutti gli elementi a favore e a sfavore rivolgendosi ad un esperto termotecnico. Se si deciderà per il distacco sarà necessaria una perizia di parte da un professionista termotecnico.
Qualora i proprietari del condominio dovessero affrontare degli oneri maggiori conseguenti al distacco del singolo proprietario, quest’ultimo dovrà farsi carico degli oneri derivanti e procedere così al desiderato distacco dall’impianto condominiale. Lo smantellamento dell’impianto centralizzato può essere approvato con il consenso di tutti i condomini, in quanto l’art. 1120 C.c. prevede espressamente il divieto di rendere talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.  Necessariamente tenere conto al riferimento della legge sul risparmio energetico del 9.01.1991, n. 10, art. 26, comma 2, la quale prevede lo smantellamento dell’impianto centralizzato con delibera a maggioranza dei condomini, qualora vi sia la possibilità di conseguire una riduzione dei costi di riscaldamento attraverso l’utilizzo di fonti energetiche alternative, con pannelli solari, metano, pompe di calore acqua da acqua da falda sotterranea.

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